concorsi a premio, vecchia
normativa
R.D.L. 19.10.1938, n. 1933, convertito da
L. 05.06.1939, n. 973, modificato da
L. 05.07.1966, n. 528, modificato da
L. 27.11.1989, n. 384
Chi promuove
od organizzi un concorso senza la prescritta autorizzazione del Ministero delle
finanze o senza aver pagato la tassa relativa, è punito con pena pecuniaria (olim:
ammenda).
Con la
depenalizzazione da ammenda a pena pecuniaria (L. 24.11.1981, n. 689),
l'organizzazione di un concorso non autorizzato non é più reato.
art.
40, L.05.06.1939, n. 973
La norma
non prevede alcuna esclusione circa l'ambito di svolgimento, si chiedevano fino
a che punto fossero soggette ad autorizzazioni lo svolgimento di manifestazioni
di sorte quali lotterie, tombole e pesche di beneficenza, e l'eventuale
svolgimento in assenza della autorizzazione poteva comportava l'irrogazione di
una sanzione penale, ex art. 114, L.05.06.1939, n. 973.
Trib. Como 18.03.1992
La carenza
di autorizzazione non incide sulla validità dell'atto, ma comporta una sanzione
sul promotore od organizzatore del concorso.
Il
ricevimento del verbale di sorteggio non ricade nel divieto ex art. 28,
L. 16.02.1913, n. 89, essendo il concorso a premi un negozio giuridico
unilaterale non ricettizio (promessa al pubblico) pienamente vincolante,
indipendentemente dalla autorizzazione.
Cass. S.U.16/1995
L'ambito
applicativo dell'art. 114, L. 05.06.19939, n. 973, coincide con quello dell'art.
718, c.p., concernente il divieto di effettuazione del gioco di azzardo, in
quanto entrambi i reati hanno finalita' di tutela in materia di polizia dei
costumi.
Tali
fattispecie prevedono l'estremo della pubblicita' o comunque la possibilita' di
ampia, indiscriminata e generica partecipazione.
Ne
consegue che lo svolgimento di una manifestazione di sorte puo' liberamente
avvenire (non necessitando di alcuna autorizzazione) all'interno di un ambiente
strettamente privato e familiare e anche all'interno dei circoli privati, a
condizione, in quest'ultimo caso, che la manifestazione stessa sia resa nota e
riservata unicamente ai soci iscritti al circolo.
art.
19, c.4, L. 27.12.1997, n. 449
Con regolamento, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria
1998, ai sensi dell'art. 17, c.2, L. 23.08.1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla
revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio,
con contestuale abrogazione di norme.
27.12.1997, n. 449
La novella ha abrogato l’art. 114, L. 05.06.19939,
n. 973, ed ha inserito l'art. 113-bis che prevede la sanzione amministrativa da
due a venti milioni di lire nel caso di svolgimento di lotterie, tombole,
riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione
comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia
che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad
altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto
pubblico, al di fuori dei casi consentiti (sanzione ridotta a meta' qualora
l'operazione sia circoscritta a poche persone e il premio risulti di scarso valore).
c.m. 10.02.1998, n. 47 /E, in Guida
norm. 15.04.1998, pag. 17
Tombole e
i giochi di sorte, normalmente soggetti a un regime autorizzatorio, possono
essere liberamente effettuati in luoghi privati e nell'ambito familiare quando
sia esclusa la pubblicita' dell'iniziativa all'esterno e quindi la
indiscriminata partecipazione del pubblico.